L’etichettatura dei prodotti agroalimentari è disciplinata dalla normativa europea, al fine di rispettare le esigenze e i diritti dei consumatori dell’Unione.
I cittadini europei sono sempre più attenti alle informazioni fornite sulle etichette dei prodotti agroalimentari, perché hanno il diritto di scegliere cosa acquistare.
L’etichettatura dice molto dal punto di vista nutrizionale e ambientale; per tale ragione deve rispettare determinati parametri.
In questo articolo scopriremo cosa dice la normativa europea sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari.
Indice contenuti
Cos’è l’etichettatura dei prodotti agroalimentari
Le aziende che commerciano cibo e bevande all’interno dell’Unione Europea devono fornire informazioni necessarie ai consumatori europei a effettuare una scelta consapevole.
Dunque le informazioni sull’etichetta devono essere:
- facilmente visibili e comprensibili;
- indelebili;
- accurate;
- non fuorvianti.
L’articolo 2 del Regolamento UE 1169/2011 ha dato una precisa definizione di etichettatura dei prodotti agroalimentari. È etichettatura qualsiasi marchio, immagine, simbolo, menzione o indicazione che fa riferimento a un alimento.
L’etichettatura essere esposta su qualsiasi imballaggio, avviso, documento, fascetta o nastro che si riferisce o accompagna il prodotto alimentare.
Le informazioni obbligatorie devono essere contenute all’interno di un’etichettatura stampata: il carattere dell’informazione avrà un’altezza minima di 1,2 millimetri. Tuttavia, se la superficie dell’imballaggio è inferiore agli 80 centimetri quadrati, la dimensione minima del carattere sarà pari o superiore a 0,9 millimetri.
Per imballaggi inferiori ai 10 centimetri quadrati, è obbligatorio indicare unicamente:
- la denominazione del prodotto alimentare;
- la quantità netta dell’alimento;
- gli allergeni utilizzati durante la preparazione del prodotto alimentare;
- la dicitura: “da consumarsi entro…” oppure “da consumarsi preferibilmente entro il…”.
Leggi europee sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari
Le norme europee sui prodotti agroalimentari sono due:
- il Regolamento UE 1169 del 2011 sulle informazioni relative ai prodotti alimentari confezionati, preimballati, sfusi o preincartati;
- il Regolamento UE 775 del 2018: stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento UE 1169; in particolare si riferisce alle norme sull’indicazione del Paese di origine oppure del luogo da cui proviene l’ingrediente principale dell’alimento.
Etichettatura dei prodotti alimentari preimballati
I prodotti alimentari preimballati prevedono che l’imballaggio impedisca che l’alimento possa essere alterato prima dell’apertura della confezione.
All’interno della categoria degli alimenti preimballati si contano i prodotti destinati a mense, ospedali, catering, oltre che ad altre destinazioni.
Il Regolamento UE 1169 del 2011 disciplina l’etichettatura dei prodotti preimballati rivolgendosi a tutti gli operatori del settore.
Le informazioni che è necessario indicare sull’etichetta sono le seguenti:
- denominazione dell’alimento;
- lista degli ingredienti, comprensiva degli eventuali additivi chimici;
- informazioni sugli allergeni: sostanze normalmente non nocive ma che in particolari soggetti possono provocare reazioni allergiche; devono essere indicati nella lista degli ingredienti, attraverso lettere o colori di sfondo differenti; se non sono presenti elenchi di ingredienti, gli allergeni devono essere indicati con la dicitura “contiene”, a cui deve seguire la denominazione dell’allergene;
- quantità di alcuni ingredienti presenti nel prodotto alimentare: in particolare è obbligatorio indicare la percentuale degli ingredienti che compaiono nel nome del prodotto, è il caso della “torta di mele”; oppure la percentuale degli ingredienti in evidenza nell’etichettatura, con l’uso di parole, rappresentazioni grafiche o immagini, come la dicitura “contiene noci”;
- data di scadenza;
- Paese di origine del prodotto;
- nominativo e indirizzo all’interno dell’UE dell’operatore alimentare o dell’importatore;
- la quantità netta del prodotto;
- le condizioni di conservazione e/o d’impiego dell’alimento;
- le istruzioni per l’uso;
- la dichiarazione nutrizionale: quando è obbligatoria contiene informazioni quali il valore energetico, la quantità di calorie, di carboidrati, proteine, acidi grassi saturi, grassi, sale e zuccheri presenti nell’alimento;
- il contenuto di alcool all’interno dei prodotti da bere, ma solo se superiore all’1,2%.
Con il dettato di questa norme regolamentari l’Unione Europea ha inteso uniformare e armonizzare le normative nazionali; l’ente sovranazionale ha voluto dare un riferimento univoco, semplificando il quadro normativo. Tale intento ha un triplice obiettivo:
- garantire la protezione dei consumatori;
- garantire la libera circolazione di prodotti alimentari sani e sicuri;
- assicurare il diritto dei cittadini europei a informazioni accurate sugli alimenti consumati, affinché effettuino una scelta consapevole.
Prodotti sfusi o preincartati
I prodotti sfusi sono quelli venduti privi di confezione, per cui risulta impossibile apporre alcuna etichetta. Si prenda come esempio gli alimenti ortofrutticoli oppure i prodotti di pasticceria.
Le informazioni previste saranno indicate da etichette alimentari sui recipienti che li contengono, oppure nei luoghi in cui sono esposti per la vendita.
I prodotti preincartati, invece, vengono confezionati nel luogo in cui sono esposti per la vendita immediata: si tratta principalmente di salumi e formaggi al taglio. La confezione di questi alimenti viene eseguita al momento della vendita, con un incarto o involucro.
Le etichettature di prodotti sfusi o preincartati sono sottoposte a una regolamentazione meno restrittiva. Non rientrano nella definizione di prodotti agroalimentari preimballati, tuttavia sono comunque disciplinati dal Regolamento UE 1169, articolo 44. Tale articolo prevede esclusivamente:
- l’obbligo di dichiarazione di eventuali sostanze che possono provocare intolleranze alimentari o allergie;
- informazioni specifiche per ogni tipo di prodotto venduto: la data di scadenza della pasta fresca o la tipologia di conservazione degli alimenti deperibili.
Le regole meno restrittive hanno come obiettivo quello di garantire comunque la tutela del consumatore attraverso le informazioni relative al prodotto; l’altra finalità è facilitarne la vendita in rapporto alla particolare tipologia di alimento. Inoltre, il Regolamento 1169 esonera dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale, al contrario di quanto avviene normalmente per gli altri prodotti.
Etichettatura a batteria
Si tratta di una novità introdotta nel 2021. La commissione Europea ha accolto nel 2020 una proposta italiana denominata Nutrinform Battery.
È un innovativo sistema di etichettatura nutrizionale alla cui base c’è il simbolo di una batteria; indica al consumatore del prodotto l’apporto nutrizionale per singola porzione, in rapporto al fabbisogno nutrizionale giornaliero.
Attraverso questa nuova simbologia sull’etichettatura si esprime l’indicazione di una quantità; si tratta della percentuale di energia, zuccheri, sale, grassi e grassi saturi, presente nella singola porzione. Il parametro fa riferimento alla percentuale giornaliera di assunzione di energia che la stessa UE raccomanda ai consumatori europei.
La nuova simbologia va ad integrare, senza sostituirla, l’etichetta nutrizionale prevista dalla normativa europea. È necessario sottolineare che i produttori e i distributori, a partire dal gennaio 2021, possono adottare facoltativamente il nuovo simbolo con le relative informazioni.
Potrebbe interessarti anche: